(gs) Portiamo alla attenzione degli imprenditori, una serie di pronunce dei Tribunali di merito in relazione alle ordinanze di ingiunzione che spesso giungono da INPS, relative all’omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali anteriori al gennaio 2023.
Spesso sia le aziende, datori di lavoro, ma anche i loro legali rappresentanti, responsabili in solido, si vedono recapitare ordinanze di ingiunzione per diverse migliaia di euro.
Nel caso de quo (Sent. 5500/25 del Trib. Di Palermo Sez. Lavoro) Il Giudice del Lavoro, ha affrontato il tema del mancato perfezionamento della notifica dell’atto prodromico (presupposto necessario), ovvero dell’atto di accertamento, ma ha anche affrontato il tema della decadenza della potestà sanzionatoria in capo ad INPS.
Come prospettato dal ricorrente, si applica l’art. 14 della L. n. 689 del 24.11.1981, il quale dispone che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all’estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall’accertamento”.
Nel caso de quo, la violazione riportata nell’atto di accertamento era relativa al periodo contributivo mesi di Dicembre 2016, da Gennaio a Giugno 2017, che all’epoca della violazione era già oggetto di sanzione amministrativa, essendo entrata in vigore la L. 15.1.2016 n. 8 (6.2.2016).
Pertanto il Giudice del Lavoro, ha ritenuto che decorre dalla data della violazione, il momento in cui l’INPS avrebbe dovuto compiere- qualora necessari – i dovuti accertamenti. La notifica dell’atto di accertamento, avvenuta ben oltre il termine di novanta giorni, (solo nel 2019) deve ritenersi tardiva.
Per il calcolo dei novanta giorni, occorre fare riferimento alla data di scadenza dei contributi omessi: le violazioni contributive erano avvenute infatti nell’anno 2017 (ultima 06/17 con termine per il versamento 16/08/17). L’accertamento della violazione non poteva richiedere particolari indagini, non essendo necessario l’accesso fisico alla struttura.
Sullo stesso solco, numerose altre pronunzie del Tribunale di Palermo.
Situazione diversa per le omissioni contributive del 2023, per le quali il “Collegato Lavoro”, la L. 48/2023 (ART.23 COMMA 2), dispone che per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1 gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, “entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell’annualità oggetto di violazione”.
Pertanto per questi, sarà tempestiva anche una notifica ad oltre due anni (dicembre 2025).
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