Una delle casistiche più frequenti nei contenziosi condominiali, rispetto ai danni da spargimento d’acqua all’interno delle abitazioni dei condòmini, è segnata dall’azione diretta e/o indiretta del singolo condòmino rispetto all’assicurazione stipulata dal condominio, in persona dell’amministratore (polizza globale fabbricati).
Può il singolo condomino valersi della polizza Condominiale in caos di danni provenienti dalla sua proprietà esclusiva?
Le compagnie di assicurazioni consuetudinariamente eccepiscono in giudizio la carenza di legittimazione del singolo condòmino, laddove la stessa – nelle condizioni generali di polizza in relazione alla previsione dell’articolo 1891 Codice civile – stabilisca espressamente che la legittimazione ad intraprendere le azioni scaturenti dal contratto spetta esclusivamente al condominio, contraente polizza, tramite il proprio amministratore .
Al contrario, la Corte d’appello de L’Aquila – con sentenza 965/2025 – arriva alla conclusione per cui anche il condòmino è in grado di avvalersi direttamente della polizza, senza alcun intervento filtro da parte dell’amministratore condominiale, ove golo condominio i danni provengano dalla rispettiva proprietà e non da una parte comune del fabbricato.
A tal riguardo, viene richiamato l’articolo 1891, comma 2, Codice civile, a mente del quale: « i diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell’assicurato medesimo».
A conferma di questa visione anche la Corte di cassazione (Cass.31141/22).
La Corte, nel qual caso (richiamando le previsioni degli articoli 1363 e 1367 Codice civile), ha ritenuto che correttamente i giudici di merito avevano escluso la legittimazione passiva del condominio convenuto in giudizio, siccome estraneo ai fatti, atteso che le infiltrazioni provenivano dalla proprietà esclusiva della stessa, ed ha evidenziato che ove risultasse che il contratto di assicurazione era stato stipulato dal condominio per conto di chi spetta – questione non esaminata nel giudizio di merito – la condomina danneggiante avrebbe dovuto proporre la domanda di manleva nei confronti della compagnia assicuratrice e non già del condominio stipulante.
In conclusione, va riconosciuta l’operatività della polizza nei rapporti fra i singoli condòmini per i danni agli appartamenti causati da cose di proprietà esclusiva, con l’attribuzione in tali ipotesi della legittimazione processuale attiva e diretta, in luogo di quella del condominio, conformemente alle previsioni di cui all’articolo 81 Codice procedura civile, non derogabile dalle parti.
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