IN JURE: Le società di recupero crediti devono dimostrare di essere titolari del singolo credito

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Con una sentenza recente (2025) il Tribunale  di Palermo, Terza sezione civile, ha revocato un decreto ingiuntivo promosso da una società di recupero crediti, che non aveva dimostrato di essere la effettiva titolare della pretesa nei confronti dei debitori ingiunti.

La circostanza, assai diffusa, che poveri consumatori, si vedano raggiungere da decreti ingiuntivi per pratiche di finanziamento di decenni prima, è capitata ad una famiglia di Palermo, che si era vista notificare un decreto ingiuntivo fondato su un presunto debito risalente a un finanziamento del 2008.

La società ricorrente, come spesso accade, si limitava produrre solo la riga di acquisto di cessione di crediti in blocco. Il caso è emblematico di una dinamica sempre più frequente nel mercato dei crediti deteriorati: i crediti vengono ceduti più volte tra istituti finanziari, intermediari e società specializzate. Una catena di trasferimenti che, se non adeguatamente documentata, può generare incertezze, errori formali e pretese illegittime nei confronti dei debitori.

In particolare, il Giudice di Palermo, ha accolto le doglianze dei consumatori, rilevando che la documentazione fornita dalla società opposta era carente degli allegati essenziali contenenti l’elenco dei crediti effettivamente ceduti. Anche gli ulteriori documenti prodotti risultavano di formazione unilaterale e privi di quegli elementi indispensabili a ricondurli con certezza al contratto di cessione originario.

Il Giudice della Terza sezione, D.ssa Pandolfo,  ha accolto l’opposizione, ha chiarito che non basta alle società di recupero crediti presentare  un elenco redatto unilateralmente dalla stessa società che agisce in giudizio. La mera comunicazione al debitore, inoltre, ha valore esclusivamente informativo e non costituisce prova della titolarità del credito. In altre parole, l’azione giudiziaria deve essere supportata da documenti completi, autentici e riferibili al singolo credito. In assenza di tali elementi, come nel caso di specie, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.

Concordiamo con la decisione del Giudice isolano, che pone l’attenzione sulla estrema semplificazione che spesso si ravvisa in tema di NPL, dove i crediti ed i diritti dei Consumatori, spesso vengono trattati alla stregua di mere stringhe numeriche.